Bisogna fare molta attenzione alle auto comprate con la 104. La convenienza è tanta ma fai attenzione ai pericoli ed alle novità: le ultime.
Se possiedi un’auto acquistata con le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 104 e stai considerando di venderla prima dei due anni dall’acquisto, è fondamentale comprendere le norme applicabili, specialmente in caso di decesso del beneficiario. In questo articolo, esamineremo se è possibile procedere con la vendita senza dover integrare la differenza d’imposta, basandoci su quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
La Legge 104/1992 consente l’acquisto di veicoli con un’aliquota IVA ridotta al 4% per i soggetti con disabilità, offrendo un significativo vantaggio economico. Allo stesso tempo questa agevolazione fiscale prevede delle condizioni riguardanti la durata di possesso del veicolo. Questa è fissata generalmente a due anni, per evitare che il beneficio venga abusato. In caso di decesso del beneficiario, sorgono interrogativi su come procedere con la vendita del veicolo. Ora quindi è possibile capire tutte le normative a riguardo.
Acquistare un’auto con le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 104 può offrire significativi risparmi grazie all’aliquota IVA ridotta al 4%. Tuttavia è importante essere a conoscenza delle norme che regolano la vendita di un veicolo in caso di decesso del beneficiario. Oggi vedremo se è possibile vendere l’auto ereditata prima dei due anni dall’acquisto. Il tutto senza dover integrare l’imposta e cosa stabilisce l’Agenzia delle Entrate al riguardo.
La Legge 104/1992 prevede agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità, con una riduzione dell’IVA al 4%. Queste agevolazioni sono progettate per facilitare l’accesso alla mobilità delle persone disabili, ma impongono alcune condizioni per prevenire abusi. Una di queste condizioni è che il veicolo non può essere venduto prima di due anni dall’acquisto, salvo alcune eccezioni.
Secondo la risoluzione 136/E del 23 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la vendita di un veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali della Legge 104 è permessa anche prima dei due anni, se il beneficiario è deceduto. Questo chiarimento è stato fornito in risposta a un quesito relativo a un’auto ereditata da un familiare defunto, acquistata con IVA ridotta al 4%.
La normativa di riferimento è l’articolo 1, comma 37, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che stabilisce le condizioni per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità e mira a prevenire l’abuso delle agevolazioni fiscali. Se il veicolo è stato ereditato, la vendita non è considerata un’elusione delle normative fiscali, poiché il trasferimento avviene a seguito di un evento involontario.
Infine, la normativa anti-abuso stabilisce che, se un veicolo acquistato con IVA agevolata viene venduto prima di due anni senza una causa giustificata, il venditore deve pagare la differenza tra l’aliquota IVA ridotta e quella standard. Tuttavia nel caso di trasferimento a causa di decesso, questa regola non si applica, poiché il trasferimento non è volontario.
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