Se sussistono cause di forza maggiore allora le cartelle esattoriali possono essere cancellate: scopriamo quando e cosa occorre fare.
Quando un contribuente – tanto nella figura giuridica di persona fisica quanto di società oppure impresa – riceve una cartella esattoriale per debiti fiscali e tributari contestati da un’amministrazione pubblica, da un ente o da un concessionario alla riscossione, se ritiene le pretese infondate e non lecite, ecco che può adire le vie legali ed avviare un processo di richiesta di annullamento, cancellazione o riduzione delle stesse.
Viceversa, lo stesso diritto è garantito all’amministrazione pubblica, ente o concessionario alla riscossione che, di fronte al rifiuto da parte del contribuente di versare quanto – a loro dire – risulta dovuto, non intendano rinunciare all’ottenimento di quanto ritengono sia di loro spettanza. Tuttavia, ci sono casi che balzano spesso all’attenzione dell’opinione pubblica causando vere e proprie ondate di perplessità, se non di risoluta contrarietà.
Pensiamo ad esempio ai casi di lavori effettuati per l’amministrazione pubblica, anche del valore di svariate migliaia di Euro, che tuttavia non vengono saldati, e proprio a causa dei ritardi di pagamento, l’imprenditore o l’impresa cominciano ad avere difficoltà nel far fronte a versare quanto dovuto, tra cui anche le tasse. In questo caso, quindi, lo Stato deve dare e al contempo ricevere, ma prima di dare, pretende di ottenere. Ebbene, cosa si può o si deve fare in questi casi?
Cosa rappresenta quindi una “causa di forza maggiore”? Ebbene, si tratta di una circostanza straordinaria, non prevedibile e grave al punto da obbligare chi la subisce ad intraprendere un’azione che non avrebbe mai intrapreso se non si fosse verificata la circostanza straordinaria. E gli eventi con causa di forza maggiore sono contemplati anche in ambito fiscale.
La giurisprudenza è ricca di esempi di casi simili e le sentenze prodotte affermano un principio cardine ed inequivocabile: il soggetto che contesta la richiesta di una riscossione per cause di forza maggiore, ha l’onere di dimostrare che l’emergere di eventi straordinari, non prevedibili e gravi siano gli effettivi responsabili delle forme di indebitamento che vengono contestate a suo carico.
Ed il comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 472 del 1997 stabilisce che il soggetto che ha commesso il fatto – ovvero il soggetto che si è indebitato – per cause di forza maggiore, allora non è punibile in materia di sanzioni amministrative comminate per violazioni di norme tributarie. Va detto che dimostrare che una circostanza come quella che abbiamo utilizzato poco prima come esempio risulti effettivamente causa di forza maggiore non è tuttavia così semplice.
Infatti è essenziale che il soggetto produca tutte le carte a sostegno della tesi di difesa, nonché dimostri di aver avanzato solleciti espliciti alla pubblica amministrazione, in più occasioni e senza risultato alcuno, indicando alla stessa anche il rischio di non riuscire a sostenere i costi fiscali e tributari in caso di un prolungamento dei tempi di saldo nonché una compromissione grave delle sorti dell’azienda. Per maggiori approfondimenti, è comunque consigliabile consultare un legale esperto del settore.
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