La Cassazione con una sentenza chiarisce quando le multe stradali non vanno pagate, basta anche solo un dettaglio.
Le contravvenzioni al Codice della Strada determinano multe che, se vittima di un cavillo specifico, possono anche essere annullate. Molti non lo sanno ma queste condizioni sono più comuni di quanto si possa immaginare e rappresentano per molti una condizione di consapevolezza su cosa è lecito e cosa non lo è alla guida.
Questo non vuol dire appositamente violare la legge e mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui alla guida nella possibilità di non pagare un’ammenda, quanto piuttosto nella conoscenza di un vincolo normativo che richiama i diritti di ognuno.
La decisione della Cassazione arriva proprio sugli autovelox e quindi sulla diffusione di questo sistema di accertamento per l’alta velocità che sta portando non pochi problemi. Da anni molti si trovano trascinati da un tribunale all’altro per capire come gestire le multe e ora arriva la decisione definitiva. Le multe saranno valide solo se il dispositivo risulti approvato e anche omologato. Quindi, questo principio, si applica in generale a tutte quelle emesse.
La cosa fondamentale è soprattutto il doppio procedimento che c’è per omologazione e approvazione. Si tratta di due questioni distinte, anche se c’è una sola delle due non basta per validare la multa e quindi di fatto questa è da ritenersi nulla. L’articolo 45 del Cds riporta che “giacché intende riferirsi a tutti i mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni“ e quindi ribadisce l’esigenza di un’omologazione obbligatoria per tutti i sistemi.
Mentre l’omologazione viene fatta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’approvazione è un procedimento diverso che mira a garantire la funzionalità e la precisione dello stesso e quindi ad appurare che quel dispositivo sia effettivamente legittimo nel determinare quel tipo di accertamento.
Quando arriva una multa quindi la prima cosa da controllare è se il dispositivo utilizzato sia o meno omologato e approvato. Queste specifiche si trovano nella pagina principale. Laddove mancasse una delle due si può procedere presso l’Ente di riferimento chiedendone l’annullamento.
Sia la strada del Giudice di Pace entro 30 giorni dall’ottenimento della stessa che presso il Prefetto nei 60 giorni successivi, sono valide per questa finalità. Fatto salvo sempre di ricorrere in prima istanza alla semplice richiesta di annullamento quindi in forma totalmente gratuita e libera per tutti.
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