Con grande gioia di chi ha atteso ore e ore all’aeroporto, il verdetto della Cassazione chiarisce e rinforza i diritti dei viaggiatori.
La primavera porta con sé giornate più lunghe e clime più miti e, soprattutto, una crescente voglia di viaggiare. Mentre le temperatura iniziano a salire, in molte persone si accende anche il desiderio di pianificare le vacanze estive. Se l’idea di una vacanza spinge milioni di italiani a chinare la testa sul computer e cominciare a organizzare il viaggio, sono i viaggi aerei a rappresentare la vera fonte di stress. Negli ultimi anni sono aumentati a dismisura imprevisti come i ritardi o addirittura le cancellazioni, tanto che perfino la Corte di Cassazione si è pronunciata per tutelare i diritti dei passeggeri.
Ritardi, cancellazioni e inconvenienti vari possono trasformare un’esperienza altrimenti piacevole in un vero e proprio calvario. Tuttavia, grazie alle normative europee e alle recenti interpretazioni della giurisprudenza, i viaggiatori dispongono ora di strumenti più efficaci per far valere i propri diritti, anche in circostanze meno comuni, come dimostra il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6646/2024.
Volo in ritardo rimborsato: le novità della Cassazione che fanno felici gli utenti
La vicenda ruota attorno a un passeggero che, a seguito di un ritardo significativo del proprio volo internazionale, si era visto costretto a trascorrere l’attesa in aeroporto. Grazie alle disposizioni della propria compagnia di viaggi, gli è stata però offerta la possibilità di passare la notte in un hotel. La disputa legale nasce quando il viaggiatore richiede alla compagnia aerea un indennizzo di 600 euro, come previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 per i ritardi superiori a tre ore.
La compagnia aerea ha contestato il diritto all’indennizzo, sostenendo che il passeggero non aveva subito il disagio dell’attesa in aeroporto grazie alla sistemazione alternativa. Il caso è stato portato innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, che inizialmente aveva respinto la richiesta del passeggero. Il Tribunale di Busto Arsizio, in appello, ha invece ribaltato la decisione, riconoscendo il diritto all’indennizzo.
La questione è stata infine portata davanti alla Corte di Cassazione che ha confermato la decisione d’appello, stabilendo un principio importante: il diritto all’indennizzo per ritardi si applica a prescindere dalla circostanza che il passeggero abbia atteso l’aereo in aeroporto o in un’altra sede confortevole, come un hotel.
La Corte ha infatti ribadito che l’articolo 3, paragrafo 2 lettera a) del Regolamento CE n. 261/2004 prevede il diritto all’indennizzo per i passeggeri che si trovano a subire ritardi significativi, senza fare distinzione in base al luogo di attesa. Ciò che conta, ai fini del risarcimento, è l’oggettiva sussistenza di un ritardo superiore a tre ore, indipendentemente da dove questo tempo è stato trascorso.